| Convenzione A.I.O. | » | Tariffe | » | Responsabilità Civile per i rischi della professione |
| R.C.T.(Art.
1917 e 2043 del Codice Civile), compresa
garanzia pregressa per i rischi della professione
R.C.O. (Art.10 e 11 DPR 30/06/65 n.1124) compresi il Danno Biologico e le Malattie Professionali |
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Tra
le normali garanzie, l'assicurazione è
estesa ai seguenti rischi accessori: danni
estetici e fisiognomici, esercizio e/o conduzione
dello studio professionale, collaboratori
e personale infermieristico, danni a cose
altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato;
danni a cose di terzi conseguenti a furto,
nonchè D.L.G.S. 626/94 e danno subito
dal dipendente nella qualità di paziente. (*) Garanzia di Insuccesso Implantare non prevista per il massimale (**) Il premio di cui al contratto, è prestato per la categoria di NEOLAUREATO, non estendibile in nessun caso oltre i due anni dall'iscrizione all'Albo professionale (***) DIREZIONE SANITARIA - RESPONSABILE DI STRUTTURA SANITARIA COMPLESSA/ Aumento del premio pari al 20% (****) Dal 1 febbraio 2010 - estensione medicina estetica aumento del premio pari al 40%
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Condizioni generali ![]() | ||||||||||||||||||||||||